Videosorveglianza:le telecamere in condominio

La necessità della sicurezza spesso si scontra con il diritto alla "privacy", ma tra i due diritti il tecnico deve trovare un equilibrio. Al momento non esiste una specifica regolamentazione anche se il Garante della privacy ha segnalato al Parlamento la necessità di una specifica normativa che regolamenti l'installazione di impianti di videosorveglianza nei condomini (giugno 2008). Dunque in attesa di sviluppi normativi bisogna considerare

- il decalogo sulla videosorveglianza (Garante della privacy 29/11/2000)

- il provvedimento generale sulla videosorveglianza (Garante della privacy 29/04/2004)

Possono esserci due casi differenti:

- l'impianto è realizzato da un singolo condomino

- l'impianto è realizzato da tutto il Condominio

Esaminiamo il caso del singolo condomino. Quando un condomino realizza un impianto di videosorveglianza a protezione del suo immobile cioè ai fini di sicurezza personale,non si rientra nell'ambito di applicazione della normativa se le immagini non sono diffuse e/o comunicate a terzi e se gli spazi inquadrati sono esclusivamente quelli di propria pertinenza. Inoltre non è necessario il consenso degli altri condomini anche nel caso di utilizzo di parti comuni basta che non si limiti o si escluda l'utilizzo altrui di tali parti, eventulamente si risponderà di danni e ci sarà un ripristino della cosa comune in caso di lavori. In particolare ci sono due importanti sentenze della Cassazione. La n.22602/2008 dice che è possibile installare una telecamera con funzione antivandali se essa non inquadra la dimora "privata" di un terzo. La sentenza n.44156/2008 invece spiega che una installazione è illecita quando si commette una violazione di domicilio (art.614 C.P.) con le apparecchiature o si assumono notizie ed immagini private nei luoghi sorvegliati.

Nel caso invece di impianto condominiale, deve esistere una delibera dell'assemblea, ed a seconda dei casi si possono o meno escludere dalle spese i condomini dissenzienti. Bisogna verificare se si tratta  si innovazione voluttuaria o gravosa (art.1120 C.C.). L'impianto dovrà essere adeguato (e non sovrabbondante) agli scopi da raggiungere ed il trattamento dei dati deve essere svolto in modo legale e professionale. In tal caso si applicano integralmente i provvedimenti del Garante della privacy e le relative sanzioni. In particolare il soggetto incaricato delle videoregistazioni, quindi della vigilanza sull'impianto, e che risponde in caso di eventuali violazioni  (es.art.615-bis C.C.)  è l'Amministratore del condominio.         

Bruno De Nisco