Certificazione energetica: al via il DPR 59/09
Il DPR 59/09 definisce:
i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica
- degli edifici
- degli impianti termici per la climatizzazione invernale
- degli impianti termici per la climatizzazione estiva
- degli impianti termici per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari
- limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici.
Tali criteri generali si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti si devono adottare le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.
I software commerciali per il calcolo corretto dei valori degli indici di prestazione energetica devono essere verificati dal CTI o dall'UNI che li accompagna con una apposita dichiarazione, durante la fase transitoria è sufficiente una autocertificazione del produttore.
I criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, sono fissati oltre che dall'articolo 5 dello stesso DPR anche
- dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10,
- dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal decreto legislativo ,
- dall'allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»
Nel DPR sono inoltre indicati i criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale.
Redazione MyTouchVideo
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